Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 apr 2021
1.   La presente decisione stabilisce le responsabilità che devono essere esercitate dal Consiglio e dall’alto rappresentante: a) per prevenire una minaccia alla sicurezza dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri o per attenuare le conseguenze di un danno grave agli interessi essenziali dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri derivante dal dispiegamento, dal funzionamento o dall’uso dei sistemi istituiti e dei servizi forniti nell’ambito delle componenti del programma spaziale dell’Unione («Programma»); oppure b) in caso di minaccia al funzionamento di uno di tali sistemi o alla fornitura dei servizi. 2.   Nell’attuazione della presente decisione si tiene debito conto delle differenze tra le componenti del Programma, in particolare per quanto riguarda la competenza e il controllo degli Stati membri sui sensori, sui sistemi o su altre capacità pertinenti al Programma.
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