Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 apr 2021
Alla luce dell’andamento della 41a sessione dell’organo esecutivo della convenzione, i rappresentanti dell’Unione possono, in consultazione con gli Stati membri, affinare la posizione di cui agli in riunioni di coordinamento in loco, senza ulteriore decisione del Consiglio.
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