Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 apr 2021
1.   L’Unione può sostenere le modifiche proposte da altre parti della convenzione se concorrono a conseguire gli obiettivi che si è fissata, di cui all’. 2.   Qualora altre parti della convenzione propongano che la decisione dell’organo esecutivo usi come base giuridica l’articolo 13, paragrafo 2, del protocollo di Göteborg, l’Unione può accettare tale proposta e avviare negoziati al riguardo. 3.   Qualora altre parti della convenzione chiedano che la procedura di presentazione dei valori aggiornati per l’Unione sia allineata alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafi 4 e 5, del protocollo di Göteborg, l’Unione può proporre una procedura semplificata.
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