Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 29 apr 2021
Modifiche La decisione (UE) 2019/1349 (BCE/2019/25) è modificata come segue: 1. L’ è modificato come segue: a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   Qualora due banche centrali dell'Eurosistema siano designate come autorità competenti in relazione a un dato SPIS ai fini del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), e salvo specifica disposizione contraria nella decisione ai sensi dell', paragrafo 2, di tale regolamento, che identifica il pertinente sistema di pagamento come SPIS, si applicano i seguenti principi: a) i poteri e i diritti di un'autorità competente stabiliti nella presente decisione possono essere esercitati individualmente da una delle due banche centrali dell'Eurosistema designate come autorità competenti o congiuntamente da entrambe; b) qualsiasi obbligo dell'autorità competente di agire in una modalità prescritta o di intraprendere una determinata azione in relazione all’esercizio di un dato potere come stabilito nella presente decisione costituisce un obbligo della banca centrale dell’Eurosistema che esercita tale potere oppure, se tale potere è esercitato da entrambe le banche centrali dell'Eurosistema in qualità di autorità competenti designate congiuntamente, costituisce un obbligo di ciascuna di esse. c) le due banche centrali dell'Eurosistema designate come autorità competenti coordinano tra loro ogni interazione con il gestore dello SPIS interessato e ogni richiesta ad esso rivolta; d) ogni obbligo di un gestore di SPIS o di un esperto indipendente, a seconda del caso, nei confronti di un'autorità competente ai sensi della presente decisione costituisce un obbligo nei confronti di ciascuna delle due banche centrali dell'Eurosistema designate come autorità competenti e una risposta a qualsiasi richiesta di una di esse o di entrambe ai sensi della presente decisione è presentata a ciascuna di esse.»;
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