Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 29 apr 2021
Modifiche La decisione (UE) 2017/2098 (BCE/2017/33) è modificata come segue: 1. L’ è modificato come segue: a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis   Laddove due banche centrali dell'Eurosistema siano designate come autorità competenti in relazione a un dato SPIS ai fini del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), e salvo specifica disposizione contraria nella decisione ai sensi dell', paragrafo 2, di tale regolamento, che identifica il pertinente sistema di pagamento come SPIS, si applicano i seguenti principi: a) i poteri e i diritti di un'autorità competente stabiliti nella presente decisione possono essere esercitati individualmente da una delle due banche centrali dell'Eurosistema designate come autorità competenti o congiuntamente da entrambe; b) qualsiasi obbligo dell'autorità competente di agire in una modalità prescritta o di intraprendere una determinata azione in relazione a una data procedura per imporre una misura correttiva come stabilito dalla presente decisione costituisce un obbligo della banca centrale dell'Eurosistema che dà avvio alla procedura in questione o, qualora una determinata procedura sia stata avviata congiuntamente da entrambe le banche centrali dell'Eurosistema in qualità di autorità competenti designate congiuntamente, è un obbligo di ciascuna di esse; c) le due banche centrali dell'Eurosistema designate come autorità competenti coordinano tra loro ogni interazione con il gestore dello SPIS interessato e ogni richiesta ad esso rivolta; d) qualsiasi obbligo del gestore di SPIS nei confronti di un'autorità competente ai sensi della presente decisione costituisce un obbligo nei confronti di ciascuna delle due banche centrali dell'Eurosistema designate come autorità competenti e una risposta a ogni richiesta di una di esse o di entrambe ai sensi della presente decisione è presentata a ciascuna di esse.»; 2. all'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo 4: «4.   Laddove sia la BCE che una BCN siano designate come autorità competenti ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), la decisione di imporre misure correttive è approvata, a seconda dei casi, dall'organo decisionale della BCE o della BCN che, in qualità di autorità competente designata, ha avviato la specifica procedura per imporre una misura correttiva o, se la procedura è stata avviata congiuntamente da entrambe le autorità competenti, dagli organi decisionali di ciascuna di esse. La decisione specifica il termine entro il quale il gestore dello SPIS interessato deve attuare le misure correttive.».
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