Art. 4 · Esecuzione del mandato

Art. 4

Esecuzione del mandato

In vigore dal 29 apr 2021
Esecuzione del mandato 1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR. 2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR. 3.   L’RSUE assicura una concertazione e una cooperazione chiare e sistematiche con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti. 4.   L’RSUE effettuerà visite periodiche nella regione e assicurerà uno stretto coordinamento con le pertinenti delegazioni dell’Unione in tutta la regione, compresi l’ufficio di rappresentanza dell’Unione a Gerusalemme e la delegazione dell’Unione a Tel Aviv e, per loro tramite, con le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri.
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