Art. 12
Coordinamento
In vigore dal 29 apr 2021
Coordinamento
1. L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Se del caso, si cercano contatti con gli Stati membri. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle dei servizi della Commissione. L’RSUE informa regolarmente le delegazioni dell’Unione e le missioni degli Stati membri, compresi l’ufficio di rappresentanza dell’Unione a Gerusalemme e la delegazione dell’Unione a Tel Aviv.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i competenti capimissione degli Stati membri, i capi delle delegazioni dell’Unione e i capi delle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell’Unione a Tel Aviv e l’ufficio di rappresentanza dell’Unione a Gerusalemme, fornisce consulenza politica a livello locale ai capimissione della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah). L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:710:oj#art-12