Art. 8

Art. 8

In vigore dal 29 apr 2021
1.   Ogni Stato membro che intenda negoziare un'intesa bilaterale di cui all', paragrafi 1 e 3, o un accordo bilaterale di cui all' tiene informata la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito riguardo a tali intese o accordi e, se del caso, invita la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatore. 2.   Al termine dei negoziati, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione il progetto di intesa o di accordo che ne risulta. La Commissione ne informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio. 3.   Non oltre tre mesi dalla ricezione del progetto di intesa o accordo, la Commissione decide se siano state rispettate le condizioni di cui al primo comma, rispettivamente, dell', paragrafo 1 o 3, o dell'. Se la Commissione decide che tali condizioni sono state rispettate, lo Stato membro interessato può firmare e concludere l'intesa o l'accordo in questione. 4.   Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una copia dell'intesa o dell'accordo entro un mese dalla sua entrata in vigore o, se tale intesa o accordo deve applicarsi a titolo provvisorio, entro un mese dall'inizio della sua applicazione a titolo provvisorio.
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