Art. 6

Art. 6

In vigore dal 29 apr 2021
1.   Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le intese di cui all'articolo 419, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, fatte salve le condizioni seguenti: a) tali intese sono stipulate esclusivamente per il fine di cui all'articolo 419, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e conformemente ai suoi termini, e non disciplinano alcuna altra questione indipendentemente dal fatto che essa rientri o meno nell'ambito di applicazione della parte seconda, rubrica seconda, titolo I dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; b) tali intese non discriminano fra vettori aerei dell'Unione. Si applica la procedura di cui all' della presente decisione. 2.   Gli Stati membri sono abilitati a rilasciare le autorizzazioni di cui all'articolo 419, paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conformemente ai suoi termini nonché alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione e nazionale. Nel rilasciare dette autorizzazioni, gli Stati membri non discriminano fra vettori aerei dell'Unione. 3.   Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le intese di cui all'articolo 419, paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, fatte salve le condizioni seguenti: a) tali intese sono stipulate esclusivamente per il fine di cui all'articolo 419, paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e conformemente ai suoi termini, e non disciplinano alcuna altra questione indipendentemente dal fatto che essa rientri o meno nell'ambito di applicazione della parte seconda, rubrica seconda, titolo I, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; b) tali intese non discriminano fra vettori aerei dell'Unione. Si applica la procedura di cui all' della presente decisione.
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