Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 apr 2021
1.   La Commissione è autorizzata a adottare, a nome dell'Unione, decisioni volte a: a) confermare o sospendere il riconoscimento dell'equivalenza in esito a una nuova valutazione dell'equivalenza da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023 a norma dell', paragrafo 3, dell'allegato 14 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; b) sospendere il riconoscimento dell'equivalenza a norma dell', paragrafi 5 e 6, dell'allegato 14 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; c) accettare i documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati da un'autorità del Regno Unito a stabilimenti situati al di fuori del territorio dell'autorità di rilascio e stabilire i termini e le condizioni in base ai quali l'Unione accetta tali documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione a norma dell', paragrafi 3 e 4, dell'allegato 12 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; d) adottare le necessarie modalità attuative per lo scambio dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione con un'autorità del Regno Unito a norma dell' dell'allegato 12 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e per lo scambio di informazioni con un'autorità del Regno Unito circa le ispezioni degli stabilimenti di fabbricazione a norma dell' di tale allegato; e) sospendere il riconoscimento delle ispezioni o l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati dal Regno Unito e dare notifica al Regno Unito dell'intenzione di applicare l' dell'allegato 12 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e avviare consultazioni con il Regno Unito a norma dell', paragrafo 3, di tale allegato; f) sospendere totalmente o parzialmente, per tutti i prodotti elencati nell'appendice C dell'allegato 12 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o per alcuni di essi, il riconoscimento delle ispezioni o l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione dell'altra parte, a norma dell', paragrafo 1, di tale allegato. 2.   Si applica l', paragrafi 2, 3 e 4.
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