Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 apr 2021
1.   La Commissione rappresenta l'Unione in sede di consiglio di partenariato, di comitato commerciale di partenariato, di comitati commerciali specializzati e di comitati specializzati istituiti a norma degli dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché in tutti i comitati commerciali specializzati e comitati specializzati aggiuntivi istituiti in conformità dell', paragrafo 4, lettera g), o dell', paragrafo 2, lettera g), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Ciascuno Stato membro è autorizzato a inviare un rappresentante affinché accompagni il rappresentante della Commissione, nell'ambito della delegazione dell'Unione, alle riunioni del consiglio di partenariato e di altri organismi comuni istituiti nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. 2.   Affinché il Consiglio sia in grado di esercitare pienamente le sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conformemente ai trattati, in particolare mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato, di comitato commerciale di partenariato, di comitati commerciali specializzati e di comitati specializzati, la Commissione assicura che il Consiglio riceva tutte le informazioni e tutti i documenti connessi a tutte le riunioni di detti organismi comuni o a tutti gli atti da adottare con procedura scritta con sufficiente anticipo rispetto a tale riunione o tale ricorso alla procedura scritta e in ogni caso non più tardi di otto giorni lavorativi prima di detta riunione o detto ricorso alla procedura scritta. Il Consiglio è altresì tempestivamente informato in merito alle discussioni e ai risultati delle riunioni del consiglio di partenariato, del comitato commerciale di partenariato, dei comitati commerciali specializzati e dei comitati specializzati, nonché del ricorso alla procedura scritta, e riceve i progetti di processo verbale e tutti i documenti relativi a tali riunioni o al ricorso a tale procedura. 3.   Il Parlamento europeo è messo in grado di esercitare pienamente le proprie prerogative istituzionali durante l'intero processo conformemente ai trattati. 4.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e applicazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tale relazione annuale indica, ove del caso, eventuali pertinenti sviluppi del diritto del Regno Unito relativamente ai settori del controllo delle sovvenzioni e della fiscalità di cui alla parte seconda, rubrica prima, titolo XI, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché eventuali pertinenti sviluppi dei livelli di protezione delle norme sociali e del lavoro, dell'ambiente e del clima di cui allo stesso titolo. Dopo tale periodo iniziale di cinque anni, la Commissione riferisce periodicamente e almeno ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio.
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