Art. 10
In vigore dal 29 apr 2021
L'esercizio della competenza dell'Unione mediante l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non pregiudica le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri riguardo a negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con altri paesi terzi o riguardo a negoziati futuri, alla firma o alla conclusione di accordi integrativi di cui all' dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:689:oj#art-10