Art. 10

Art. 10

In vigore dal 29 apr 2021
L'esercizio della competenza dell'Unione mediante l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non pregiudica le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri riguardo a negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con altri paesi terzi o riguardo a negoziati futuri, alla firma o alla conclusione di accordi integrativi di cui all' dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
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