Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 apr 2021
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’Unione mette a disposizione di Malta un prestito dell’importo massimo di 420 817 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito.»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Malta può finanziare le misure seguenti: a) l’integrazione salariale relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nella “legge maltese sulle imprese (Cap. 463 delle leggi di Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża tà Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet tà Malta)” e nell’“avviso del governo n. 389 del 13 aprile 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 tà April 2020”, come prorogata e modificata nel 2020 e nel 2021; b) la prestazione di invalidità relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’“avviso del governo n. 331 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 331 tal-25 tà Marzu 2020”; c) la prestazione parentale relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’“avviso del governo n. 330 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 330 tal-25 tà Marzu 2020”; d) la prestazione medica relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’“avviso del governo n. 353 del 30 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 353 tat-30 tà Marzu 2020”.»; 3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1.   Malta informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione. 2.   Qualora le misure di cui all’ siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1352, Malta informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di tale decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.»
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