Art. 1
In vigore dal 20 apr 2021
1. La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell’Unione, la modifica dell’accordo internazionale sul cacao del 2010.
2. I negoziati si svolgono sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:675:oj#art-1