Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 apr 2021
Le seguenti misure adottate dalla Polonia a favore di Ferrovie regionali polacche («PR») costituiscono aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea: a) investimento in capitale proprio da parte dell’IDA il 30 settembre 2015 (l’aiuto alla ristrutturazione notificato, misura 1); b) copertura delle perdite pregresse concessa tra il 2006 e il 2008 nel contesto della ristrutturazione in corso di PR (misura 2); c) ristrutturazione del debito dal 2004 al 2009 (misura 3); d) rinvio del pagamento delle passività dal 2009 al 2014 (misura 4); e) aiuti alla formazione, all’assunzione e de minimis concessi dal 2006 al 2015 il cui importo supera la soglia de minimis nel periodo dal 2009 al 2011 (misura 5)
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