Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 apr 2021
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto in occasione della sua 33a riunione o in una riunione successiva, o mediante procedura scritta, con riguardo alle modifiche delle appendici I e III della convenzione, si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto (7). I rappresentanti dell’Unione nel comitato congiunto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato congiunto senza che sia necessaria un’ulteriore decisione del Consiglio.
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