Art. 1
In vigore dal 26 mar 2021
La decisione (PESC) 2020/472 è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. In considerazione dei requisiti operativi eccezionali e su invito di uno Stato membro, EUNAVFOR MED IRINI può deviare le imbarcazioni verso i porti di tale Stato membro e smaltire le armi e il materiale connesso sequestrati a norma del paragrafo 3, anche mediante deposito, distruzione o trasferimento a uno Stato membro o a terzi. I porti verso i quali le imbarcazioni possono essere deviate sono indicati nel piano operativo.
Il comitato dello strumento europeo per la pace decide, su proposta del comandante dell’operazione dell’UE, in merito alla destinazione finale delle armi e del materiale connesso sequestrati, compresi il deposito, la distruzione o il trasferimento all’interno dell’Unione. Tuttavia, il trasferimento all’esterno dell’Unione di prodotti sequestrati, conformemente alla UNSCR 2292 (2016), è deciso, su proposta del comandante dell’operazione dell’UE, dal comitato politico e di sicurezza (CPS), a meno che uno Stato membro non chieda che la questione sia deferita al Consiglio. Tale trasferimento al di fuori dell’Unione di prodotti sequestrati rispetta i principi stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC (*1) del Consiglio ed è conforme alle norme nazionali e alle procedure applicabili in materia di controlli sulle esportazioni di armi; sono fatte salve le condizioni e le salvaguardie stabilite rispettivamente dal CPS o dal Consiglio, tenendo debitamente conto delle procedure previste dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (*2), in particolare la metodologia relativa ai rischi e alle salvaguardie; e non include materiali o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza.
Uno Stato membro che presta assistenza a EUNAVFOR MED IRINI nello smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati si impegna a completare quanto prima le procedure necessarie per consentire lo smaltimento dei prodotti sequestrati, nell’ambito del diritto e delle procedure nazionali. EUNAVFOR MED IRINI fornisce a tale Stato membro un certificato di smaltimento.
Lo strumento europeo per la pace sostiene i costi di deposito e di smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI nel suo teatro delle operazioni, compresi i costi connessi ai necessari servizi portuali. Lo strumento europeo per la pace sostiene inoltre i costi di eventuali responsabilità finanziarie derivanti dalla deviazione di un’imbarcazione o dalle successive azioni fino al trasporto, al deposito e allo smaltimento dei prodotti sequestrati, tranne in caso di negligenza grave o comportamento doloso da parte dello Stato membro che presta assistenza nello smaltimento o di uno dei suoi agenti. Qualsiasi entrata derivante a uno Stato membro dallo smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati è trasferita allo strumento europeo per la pace, tenendo debitamente conto delle pertinenti procedure amministrative o giudiziarie nazionali di tale Stato membro.
EUNAVFOR MED IRINI, rappresentata dal comandante dell’operazione dell’Unione, può concludere, con le autorità competenti di uno Stato membro che presta assistenza nella deviazione di un’imbarcazione o nello smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati, un accordo amministrativo ai fini dell’attuazione del presente paragrafo.
Il presente paragrafo si applica ai procedimenti di sequestro e smaltimento in corso.
(*1) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99)."
(*2) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.3021, pag. 14).»;"
2)
all’articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Per il periodo dal 1o aprile 2021 al 31 marzo 2023 l’importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED IRINI è pari a 16 900 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 46, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 10 % in impegni e al 10 % in pagamenti.»;
3)
all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. EUNAVFOR MED IRINI termina il 31 marzo 2023.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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