Art. 72 · Comunicazione, informazione e visibilità

Art. 72

Comunicazione, informazione e visibilità

In vigore dal 22 mar 2021
Comunicazione, informazione e visibilità 1.   L’alto rappresentante svolge, secondo necessità, attività di informazione e comunicazione relative allo strumento, alle sue azioni e ai risultati raggiunti, in consultazione con il comitato. Tali attività possono essere finanziate in via eccezionale dallo strumento nei casi in cui il comitato decida in tal senso. 2.   I destinatari del sostegno dello strumento possono essere invitati a rendere nota l’origine dello stesso e a garantire la visibilità dell’Unione, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico.
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