Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 feb 2021
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza, per quanto riguarda la modifica del capitolo III, e degli allegati I e II, dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto (2).
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