Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 feb 2021
1.   La posizione di cui all’ è espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del gruppo di esperti sull’AETR e del gruppo di lavoro UNECE sui trasporti su strada. 2.   Gli Stati membri comunicano le proposte di modifica al gruppo di esperti sull’AETR.
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