Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 feb 2021
La posizione di cui all’, paragrafo 1, è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione delle parti a seguito della terza riunione biennale delle parti successiva alla prima riunione di riesame.
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