Art. 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
In vigore dal 22 feb 2021
La decisione (PESC) 2019/346 è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del signor Eamon GILMORE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per i diritti umani è prorogato fino al 28 febbraio 2023. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;
2)
all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2023 è pari a 2 690 000,00 EUR.»;
3)
all’articolo 12, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:
«L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2022.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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