Art. 1 · Rappresentante speciale dell’Unione europea

Art. 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

In vigore dal 22 feb 2021
La decisione (PESC) 2019/346 è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Rappresentante speciale dell’Unione europea Il mandato del signor Eamon GILMORE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per i diritti umani è prorogato fino al 28 febbraio 2023. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»; 2) all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2023 è pari a 2 690 000,00 EUR.»; 3) all’articolo 12, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente: «L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2022.».
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