Art. 1 · Valutazione

Art. 1

Valutazione

In vigore dal 22 feb 2021
La decisione 2007/198/Euratom è così modificata: 1) l’articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il contributo indicativo dell’Euratom all’Impresa comune per il periodo 2021-2027, comprese le relative spese di sostegno indicate al paragrafo 4 per lo stesso periodo, è pari a 5 614 000 000 EUR a prezzi correnti.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   L’importo di cui al paragrafo 3 può anche coprire le spese relative a preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l’attuazione della presente decisione, comprese le spese amministrative, nonché quelle della valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi. Tale importo può anche coprire le spese relative a studi e riunioni di esperti e le spese relative a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione della presente decisione.»; 2) l’articolo 5 ter è soppresso; 3) è inserito il seguente articolo: «Articolo 5 quater Valutazione 1.   Le valutazioni dell’attuazione della presente decisione si svolgono periodicamente e in tempo utile per alimentare il processo decisionale. 2.   Una volta che siano disponibili sufficienti informazioni circa l’attuazione della presente decisione nel periodo 2021-2027, la Commissione effettua una valutazione intermedia dell’attuazione della presente decisione al più tardi entro il 2024. 3.   Al termine dell’attuazione della presente decisione, al più tardi entro quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione finale dell’attuazione della presente decisione. 4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni effettuate a norma del presente articolo, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.»; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 quinquies Comunicazione, visibilità e pubblicità 1.   I destinatari dei finanziamenti della Comunità rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. 2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sulla presente decisione, sulle azioni svolte a titolo della presente decisione e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate alla presente decisione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’
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