Art. 9
Comando di funzionari
In vigore dal 12 feb 2021
Comando di funzionari
1. I funzionari sono comandati presso un’agenzia dopo aver occupato il posto corrispondente presso la Commissione in seguito alla pubblicazione dei posti correlati e alla selezione o alla riassegnazione nell’interesse del servizio di cui all’, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (lo «statuto dei funzionari») e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea («RAA») (64).
2. Se l’agenzia accetta il comando, al funzionario è offerta la possibilità di essere comandato nell’interesse del servizio presso il posto di responsabilità in questione in seno all’agenzia conformemente all’articolo 37, lettera a), e all’articolo 38 dello statuto dei funzionari (65). Il funzionario è sentito a norma dell’articolo 38, lettera a), dello statuto dei funzionari.
3. Al funzionario è offerto un contratto ai sensi dell’, lettera a), del RAA.
4. Nei limiti dei posti disponibili nella tabella dell’organico dell’agenzia, quest’ultima propone il contratto al funzionario comandato secondo lo stesso grado, lo stesso scatto e la stessa anzianità nel grado e nello scatto detenuti dal funzionario presso la Commissione. Tale contratto è modificato per tener conto di eventuali cambiamenti nella carriera del funzionario all’interno della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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