Art. 6 · Programmi delegati dell’Unione nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

Art. 6

Programmi delegati dell’Unione nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

In vigore dal 12 feb 2021
Programmi delegati dell’Unione nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 1.   L’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente è incaricata dell’attuazione (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione: a) fondo per l’innovazione (14); b) meccanismo per collegare l’Europa: settore trasporti (compresa la mobilità militare e il contributo del Fondo di coesione) e settore energia; c) Orizzonte Europa: pilastro II, polo tematico 5: Clima, energia e mobilità; d) LIFE: natura e biodiversità; economia circolare e qualità della vita; mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; transizione all’energia pulita; e) meccanismo di finanziamento dell’energia rinnovabile (15); f) strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta; g) Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (gestione diretta) e contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali. 2.   L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale è incaricata dell’attuazione (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione: a) programma «UE per la salute» (EU4Health); b) Orizzonte Europa: pilastro II, polo tematico 1: Sanità; c) programma per il mercato unico: sicurezza alimentare: salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l’intera filiera alimentare e migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti; d) programma Europa digitale; e) meccanismo per collegare l’Europa: settore digitale; f) Orizzonte Europa: pilastro II, polo tematico 4: Digitale, industria e spazio. 3.   L’Agenzia esecutiva europea per la ricerca è incaricata dell’attuazione (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione: a) Orizzonte Europa: pilastro I: azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) e infrastrutture di ricerca; b) Orizzonte Europa: pilastro II, polo tematico 2: Cultura, creatività e società inclusiva; polo tematico 3: Sicurezza civile per la società; e polo tematico 6: Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente; c) Orizzonte Europa: parte «Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»: «Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione»; «Riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione»; d) azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli (16); e) programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio (17). 4.   Inoltre l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca è incaricata dei servizi generali di supporto amministrativo e logistico, in particolare: a) servizio centrale di convalida (SEDIA); b) pianificazione degli inviti per tutti i programmi e servizi che partecipano a eGrants; c) gestione di esperti. 5.   L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI è incaricata dell’attuazione (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione: a) Orizzonte Europa, pilastro III: il Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) e gli ecosistemi europei dell’innovazione; b) investimenti interregionali in materia di innovazione; c) programma per il mercato unico: COSME: mercato interno; sostegno alle attività di normazione; e consumatori. 6.   L’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura è incaricata dell’attuazione (delle seguenti parti) dei seguenti programmi dell’Unione: a) Europa creativa; b) Erasmus; c) corpo europeo di solidarietà; d) cittadini, uguaglianza, diritti e valori; e) strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI); f) strumento di assistenza preadesione (IPA III). 7.   L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca è incaricata dell’attuazione della seguente parte di Orizzonte Europa: Orizzonte Europa, pilastro I: il Consiglio europeo della ricerca (CER). 8.   I paragrafi da 1 a 7 si applicano a condizione dell’entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2021:173:oj#art-6