Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 feb 2021
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: a) «servizi generali di supporto amministrativo e logistico»: servizi di supporto relativi all’attuazione di più programmi, che sono centralizzati in una o più agenzie esecutive; b) «parti residue»: attività residue derivanti dagli impegni relativi all’attuazione dei programmi dell’Unione nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e di quello per i periodi precedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2021:173:oj#art-2