Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 feb 2021
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
a)
«servizi generali di supporto amministrativo e logistico»: servizi di supporto relativi all’attuazione di più programmi, che sono centralizzati in una o più agenzie esecutive;
b)
«parti residue»: attività residue derivanti dagli impegni relativi all’attuazione dei programmi dell’Unione nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e di quello per i periodi precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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