Art. 19
Trasferimento tra agenzie di personale di supporto non collegato a un programma specifico
In vigore dal 12 feb 2021
Trasferimento tra agenzie di personale di supporto non collegato a un programma specifico
1. Al personale di supporto dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare non collegato a un programma specifico si applicano l’, paragrafi da 2 a 6, e l’, paragrafi da 2 a 5. Tale personale viene trasferito all’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, all’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI o all’Agenzia esecutiva europea per la ricerca in base alla sua scelta e in funzione del numero di posti assegnati a tali agenzie.
2. In funzione del numero di posti assegnati all’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l’, paragrafi da 2 a 6, e l’, paragrafi da 2 a 4, si applicano al personale dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e dell’ex Agenzia esecutiva per la ricerca che svolge compiti di supporto riguardanti programmi ripresi dall’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale.
3. In funzione del numero di posti assegnati all’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente, l’, paragrafi da 2 a 6, e l’, paragrafi da 2 a 4, si applicano al personale dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese che svolge compiti di supporto riguardanti programmi ripresi dall’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente.
Storico versioni
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