Art. 15 · Successione generale

Art. 15

Successione generale

In vigore dal 12 feb 2021
Successione generale 1.   Fatti salvi gli articoli da 16 a 20, le agenzie istituite dalla presente decisione sono i successori legali e universali, in particolare per quanto concerne tutte le passività derivanti da contratti e convenzioni di sovvenzione, nonché i beni acquisiti, delle rispettive agenzie alle quali succedono e che sostituiscono in virtù della presente decisione. 2.   Ai fini del paragrafo 1: a) l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente succede all’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti e la sostituisce; b) l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI succede all’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e la sostituisce; c) l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca succede all’Agenzia esecutiva per la ricerca e la sostituisce; d) l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura succede all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e la sostituisce; e) l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca succede all’ex Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e la sostituisce;
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