Art. 13 · Partecipazione al sistema EMAS della Commissione

Art. 13

Partecipazione al sistema EMAS della Commissione

In vigore dal 12 feb 2021
Partecipazione al sistema EMAS della Commissione 1.   Le agenzie applicano il sistema di ecogestione e audit (EMAS) e si registrano ai fini dello stesso. Possono scegliere di partecipare alla registrazione cumulativa EMAS della Commissione, laddove siano ospitate in edifici gestiti da quest’ultima. 2.   La registrazione delle agenzie nel sistema EMAS della Commissione è soggetta a un impegno scritto tra il presidente del comitato direttivo EMAS della Commissione, di cui alla decisione C(2013)7708 della Commissione (66), e le agenzie ed è soggetta all’approvazione dell’organismo competente per l’EMAS in Belgio.
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