Art. 12 · Valutazioni

Art. 12

Valutazioni

In vigore dal 12 feb 2021
Valutazioni 1.   L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare, l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti, l’Agenzia esecutiva per la ricerca, l’ex Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura e l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese sono valutate in modo coordinato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 58/2003. Tali valutazioni riguardano il periodo restante del mandato 2014-2020 delle agenzie esecutive che non è ancora stato oggetto di valutazione. Il periodo valutato termina il giorno antecedente la data di applicazione della presente decisione. 2.   Le valutazioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 58/2003 per le agenzie istituite dalla presente decisione iniziano a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione. Le agenzie sono valutate in modo coordinato. 3.   In conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003, le valutazioni relative ai mandati 2021-2027 delle agenzie sono presentate ai comitati direttivi delle agenzie esecutive, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2021:173:oj#art-12