Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 10 feb 2021
Modifiche La decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea (BCE/2020/17) è modificata come segue: 1) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1.   L’Eurosistema istituisce il programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (“PEPP”) quale programma di acquisto distinto. La dotazione complessiva del PEPP è di 1 850 miliardi di euro. Il capitale rimborsato sui titoli in scadenza acquistati nel quadro del PEPP è reinvestito acquistando titoli di debito negoziabili idonei almeno sino alla fine del 2023. In ogni caso, la futura graduale riduzione del portafoglio del PEPP è gestita in modo tale da evitare interferenze con l’adeguato orientamento di politica monetaria.»; 2) all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: «3.   Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di stabilire il ritmo appropriato e la composizione degli acquisti mensili del programma PEPP nell’ambito della totale dotazione complessiva di 1 850 miliardi di euro. In particolare, la ripartizione degli acquisti può essere adeguata nell’ambito del PEPP per consentire fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisto nel corso del tempo, tra classi di attività e tra giurisdizioni.».
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