Art. 8 · Sottogruppi

Art. 8

Sottogruppi

In vigore dal 9 feb 2021
Sottogruppi 1.   Il servizio competente della Commissione può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato da esso definito. I sottogruppi operano in conformità alle norme orizzontali e riferiscono al GEE. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato. 2.   I membri dei sottogruppi che non sono membri del GEE sono selezionati mediante un invito pubblico a presentare candidature, a norma dell’ e delle norme orizzontali (3).
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