Art. 4 · Composizione

Art. 4

Composizione

In vigore dal 9 feb 2021
Composizione 1.   Il gruppo è composto da un massimo di 15 membri. 2.   I membri vantano competenze nei settori di cui all’. 3.   I membri sono persone fisiche nominate a titolo personale. 4.   I membri agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico. Informano tempestivamente il servizio competente della Commissione, in seno alla direzione generale della Ricerca e dell’innovazione, in merito a qualsiasi conflitto di interessi che possa compromettere la loro indipendenza. 5.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle delibere del GEE oppure che, secondo il servizio competente della Commissione, non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o che danno le dimissioni non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e vengono sostituiti, per la durata rimanente del loro incarico, da una persona designata dalla/dal presidente della Commissione tra quelle presenti nell’elenco di riserva di cui all’, paragrafo 7.
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