Art. 3 · Consultazione

Art. 3

Consultazione

In vigore dal 9 feb 2021
Consultazione La Commissione può consultare il GEE su qualsiasi aspetto relativo ai compiti di cui all’. In tale contesto, la Commissione può richiamare l’attenzione del GEE su questioni che il Parlamento europeo e il Consiglio considerano di notevole rilevanza etica. Il GEE può essere consultato da altri gruppi di esperti istituiti dalla Commissione su questioni relative ai compiti di cui all’.
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