Art. 2 · Missione

Art. 2

Missione

In vigore dal 9 feb 2021
Missione Il GEE ha il compito di fornire alla Commissione, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, pareri indipendenti su questioni in cui le dimensioni etica, sociale e dei diritti fondamentali si intersecano con lo sviluppo della scienza e delle nuove tecnologie espressi tramite il proprio presidente e concordati con il servizio competente della Commissione. In particolare, il GEE: a) individua, definisce ed esamina le questioni etiche sollevate dagli sviluppi della scienza e delle tecnologie; b) fornisce orientamenti essenziali per l’elaborazione, l’attuazione e il monitoraggio delle politiche e della legislazione dell’UE sotto forma di analisi e raccomandazioni trasmesse mediante pareri e dichiarazioni e incentrate sulla promozione del processo decisionale etico dell’Unione, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:156:oj#art-2