Art. 12 · Trasparenza

Art. 12

Trasparenza

In vigore dal 9 feb 2021
Trasparenza 1.   Il GEE e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti e i nominativi dei membri sono pubblicati in tale registro. 2.   Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili nel registro dei gruppi di esperti o tramite un link ad un sito web dedicato, presente nel registro, in cui è possibile reperire tali informazioni. L’accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
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