Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 gen 2021
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, e successivamente entro tre anni da ciascun riesame anteriore effettuato a norma del presente articolo, la Commissione procede ad un riesame dei motivi per i quali è stata raggiunta la conclusione di cui all'.
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