Art. 4

Art. 4

In vigore dal 25 gen 2021
1.   Le denominazioni protette a norma del titolo V, capo 9, sottosezione 3 (indicazioni geografiche), dell’accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare. 2.   A norma dell’articolo 301 dell’accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione attuano la protezione prevista agli articoli da 297 a 300 dell’accordo, indipendentemente da una richiesta in tal senso di una parte interessata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:270:oj#art-4