Art. 5

Art. 5

In vigore dal 25 gen 2021
La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, modifiche degli allegati dell’accordo adottate dal comitato misto a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo, a condizione che le modifiche siano coerenti con i pertinenti atti giuridici dell’Unione e non ne implichino la modifica, nel rispetto delle condizioni seguenti: a) la Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione: — sia nell’interesse dell’Unione; — sia funzionale agli obiettivi perseguiti dall’Unione nell’ambito della sua politica commerciale e di sicurezza aerea; — tenga conto degli interessi dei costruttori, degli operatori commerciali e dei consumatori dell’Unione; — non sia contraria al diritto dell’Unione o al diritto internazionale; — ove applicabile, sostenga il miglioramento della qualità dei prodotti aeronautici civili grazie a una migliore individuazione delle pratiche fraudolente e ingannevoli; — ove applicabile, si prefigga il ravvicinamento delle norme con riguardo ai prodotti aeronautici civili; — ove applicabile, eviti di creare ostacoli all’innovazione; e — ove applicabile, faciliti il commercio dei prodotti aeronautici; e b) la Commissione presenta le modifiche proposte al Consiglio tempestivamente prima della loro approvazione. Il comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri valuta se le modifiche proposte soddisfino le condizioni stabilite al primo comma, lettera a). La Commissione approva le modifiche proposte a nome dell’Unione, a meno che alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del trattato dell’Unione europea non si oppongano alle stesse. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell’Unione.
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