Art. 4

Art. 4

In vigore dal 25 gen 2021
1.   La Commissione può adottare i provvedimenti seguenti: a) adottare misure di salvaguardia a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo; b) chiedere consultazioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, dell’accordo; c) adottare misure per sospendere gli obblighi di accettazione reciproca o per revocare tale sospensione in conformità dell’articolo 17 dell’accordo. 2.   La Commissione comunica con sufficiente anticipo al Consiglio l’intenzione di agire a norma del presente articolo.
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