Art. 1
In vigore dal 25 gen 2021
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella prima riunione del comitato misto istituito dall’articolo 22 dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, in relazione all’adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto (3).
I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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