Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 gen 2021
La decisione 2014/219/PESC è così modificata: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Al fine di sostenere la dinamica maliana di restaurazione dell’autorità dello Stato, oltre che l’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali firmato il 15 maggio e il 20 giugno 2015, e in stretto coordinamento con gli altri attori internazionali, in particolare la missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA), l’EUCAP Sahel Mali assiste e consiglia le FSI nell’attuazione della riforma del settore della sicurezza guidata dal governo del Mali, allo scopo di: a) migliorare l’efficacia operativa delle FSI; b) ristabilire le rispettive catene gerarchiche delle FSI attraverso una gestione più coerente delle risorse; c) rafforzare il ruolo delle autorità amministrative e giudiziarie per quanto riguarda la direzione e il controllo delle loro missioni, contribuendo a prevenire la corruzione e l’impunità; d) agevolare un nuovo dispiegamento delle FSI nel centro del Mali; e e) sostenere, in un processo graduale e modulare, la ristrutturazione delle autorità amministrative civili del Mali nel centro del Mali sulla base di principi di buona governance.»; 2) all’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EUCAP Sahel Mali tra il 15 gennaio 2021 e il 31 gennaio 2023 è pari a 89 100 000 EUR.»; 3) all’articolo 14 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli obiettivi della RACC, in stretta cooperazione con le missioni PSDC esistenti nel Sahel, sono: a) migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le strutture del G5 Sahel e i paesi del G5 Sahel per rafforzare la cooperazione regionale e le capacità operative nel campo della difesa e della sicurezza, nel rispetto del diritto internazionale, dei diritti umani e dell’approccio strategico dell’UE in materia di donne, pace e sicurezza definito dal Consiglio nelle sue conclusioni del 10 dicembre 2018; b) preparare e sostenere la regionalizzazione dell’azione PSDC al fine di rafforzare le capacità nazionali dei paesi del G5 Sahel; c) agevolare e sostenere, a supporto delle delegazioni dell’Unione nei paesi del G5 Sahel e del segretariato del partenariato per la sicurezza e la stabilità nel Sahel (P3S), l’organizzazione della raccolta e della condivisione di informazioni con tutti i partner del G5 Sahel.»; 4) all’articolo 18, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Essa si applica fino al 31 gennaio 2023.»
Storico versioni

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