Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 dic 2020
1.   Prima della sua conclusione e purché vi sia reciprocità, per le materie che ricadono nel trattato Euratom, l'accordo di cui all', paragrafo 2, è firmato e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. 2.   La notifica al Regno Unito a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione (UE) 2020/2252, concernente l'espletamento degli obblighi e adempimenti interni dell'Unione necessari per l'applicazione a titolo provvisorio, è effettuata dal presidente del Consiglio a condizione che, prima della data di cui al paragrafo 1, il Regno Unito abbia notificato all'Unione l'avvenuto espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio. 3.   Le versioni dell'accordo di cui all', paragrafo 2, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono oggetto di revisione giuridico-linguistica finale. Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica di cui al primo comma sono dichiarate facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche con il Regno Unito. I testi facenti fede e definitivi di cui al secondo comma sostituiscono ab initio le versioni firmate dell'accordo di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

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