Art. 6
In vigore dal 29 dic 2020
1. Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le disposizioni di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, fatte salve le condizioni seguenti:
a)
tali disposizioni sono stipulate esclusivamente per il fine di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e conformemente ai suoi termini, e non disciplinano alcuna altra questione indipendentemente dal fatto che essa rientri o meno nell'ambito di applicazione della parte seconda, rubrica seconda, titolo I [Trasporto aereo] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
b)
tali disposizioni non discriminano fra vettori aerei dell'Unione.
Si applica la procedura di cui all' della presente decisione.
2. Gli Stati membri sono abilitati a rilasciare le autorizzazioni di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione conformemente ai suoi termini nonché alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione e nazionale. Nel rilasciare dette autorizzazioni, gli Stati membri non discriminano fra vettori aerei dell'Unione.
3. Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le disposizioni di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, fatte salve le condizioni seguenti:
a)
tali disposizioni sono stipulate esclusivamente per il fine di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e conformemente ai suoi termini, e non disciplinano alcuna altra questione indipendentemente dal fatto che essa rientri o meno nell'ambito di applicazione della parte seconda, rubrica seconda, titolo I [Trasporto aereo] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
b)
tali disposizioni non discriminano fra vettori aerei dell'Unione.
Si applica la procedura di cui all' della presente decisione.
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