Art. 12

Art. 12

In vigore dal 29 dic 2020
1.   Purché vi sia reciprocità, gli accordi si applicano a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore. 2.   L'Unione notifica al Regno Unito l'espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio a condizione che, prima della data di cui al paragrafo 1, il Regno Unito abbia notificato all'Unione l'avvenuto espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio. 3.   Le versioni degli accordi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono oggetto di revisione giuridico-linguistica finale. Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica di cui al primo comma sono dichiarate facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche con il Regno Unito. I testi facenti fede e definitivi di cui al secondo comma sostituiscono ab initio le versioni firmate degli accordi. 4.   Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista al paragrafo 2 e trasmette la nota diplomatica di cui al paragrafo 3, secondo comma.
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