Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 dic 2020
1.   I fondi derivanti da rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell’ambito del 9o, 10oe 11o Fondo europeo per lo sviluppo dopo il 30 giugno 2021 costituiscono contributi allo strumento per il finanziamento esterno, sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell’erogazione di finanziamenti tramite la BEI mediante garanzie di bilancio e operazioni di finanziamento misto nell’ambito dell’EFSD+, di una garanzia per le azioni esterne e di strumenti finanziari o qualsiasi altro aiuto non rimborsabile conformemente agli obiettivi, ai principi e alla governance dell’EFSD+. 2.   Fatte salve le decisioni da adottare con riguardo ai successivi quadri finanziari pluriennali, dopo il 31 dicembre 2027 e fino all’esaurimento dei rientri, i fondi derivanti dai rientri costituiscono contributi a successivi strumenti di finanziamento esterno dell’Unione, che sostituiscono lo strumento per il finanziamento esterno. 3.   Ai fini della presente decisione, per «rientri» si intendono i redditi, compresi i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi di qualsiasi conto aperto al fine di registrare la liquidità detenuta per conto dello strumento per gli investimenti ACP. Si intendono altresì la remunerazione degli investimenti di tesoreria, nonché i rimborsi, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie svincolate e il rimborso del capitale dei prestiti risultanti da operazioni effettuate nell’ambito dello strumento per gli investimenti ACP. Anche i fondi derivanti dal disimpegno dei rientri sono considerati rientri. 4.   I rientri sono soggetti alle norme e alle procedure applicabili dello strumento per il finanziamento esterno.
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