Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 dic 2020
Per le operazioni nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP, il periodo di cui all’, paragrafo 5, dell’accordo interno relativo all’11o FES, durante il quale possono essere impegnati i fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell’ambito del 9o, 10o e 11o Fondo europeo di sviluppo, è prorogato fino al 30 giugno 2021 o fino all’entrata in vigore di un regolamento che istituisce lo strumento per il finanziamento esterno, se in data posteriore, e in ogni caso non oltre il 30 novembre 2021, al fine di consentire nuovi impegni di rientri nell’ambito dello strumento per gli investimenti ACP.
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