Art. 4 · Coordinamento a livello di Stati membri

Art. 4

Coordinamento a livello di Stati membri

In vigore dal 23 dic 2020
Coordinamento a livello di Stati membri L’organizzazione della partecipazione all’Anno europeo a livello nazionale è di competenza degli Stati membri. Essi garantiscono il coordinamento delle attività pertinenti a livello nazionale e nominano dei referenti nazionali per assicurare il coordinamento a livello di Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:2228:oj#art-4