Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 dic 2020
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Essa si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. L’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare la misura speciale autorizzata dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2023. Tale domanda è corredata di una relazione sull’applicazione della misura speciale, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.
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