Art. 8
Disposizioni transitorie nel 2021
In vigore dal 17 dic 2020
Disposizioni transitorie nel 2021
Alle tasse pagate nel 2021 si applicano le norme specifiche seguenti:
a)
il termine più breve che l’Agenzia può fissare per il pagamento delle fatture in applicazione dell’, paragrafo 2, è il 31 marzo 2021;
b)
i meccanismi di comunicazione registrati che entro il 31 marzo 2021 informano l’Agenzia dell’intenzione di non più registrarsi presso l’Agenzia non sono tenuti a pagare la tassa. Potranno continuare a comunicare i dati fino al 30 giugno 2021;
c)
a norma dell’, paragrafo 3, non prima del 1o luglio 2021 l’Agenzia può disabilitare la trasmissione dei dati dei meccanismi di comunicazione registrati che omettono di pagare la tassa;
d)
l’, paragrafo 1, lettera c), non si applica alle tasse riscosse nel 2021.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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